Crediti d’imposta energia e gas, abrogato il tetto “de minimis”

News nazionali
29 luglio 2022

 

I crediti d’imposta per la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas ed energia elettrica sono ora senza limiti prestabiliti e non saranno più sottoposti al regime ‘de minimis’. L’importante modifica avviene con l’abrogazione del comma 3-ter dell’articolo 2 della legge 15 Luglio 2022, contenuta nell’articolo 26 bis del Dl Semplificazioni. Con l’introduzione del comma 3-bis, in sede di conversione di legge, l’onere del calcolo del risparmio teorico spetta al fornitore. Quindi, se il venditore che rifornisce l’impresa beneficiaria è lo stesso del primo trimestre dell’anno 2019 sarà il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, a inviare al proprio cliente, se ne ha ricevuto la richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica. Il calcolo del venditore avviene ai fini della fruizione del credito per le imprese non energivore con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW.   

Fonte: Il Sole 24 Ore – Roberto Lenzi (pag. 24)

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