Per la gare a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di distribuzione gas la stazione appaltante non è obbligata a indicare nel bando tutte le informazioni, come il valore di rimborso, necessarie alla formulazione di un'offerta. Tali dati andranno resi disponibili solo in seguito al momento della lettera di invito. Ed è sempre prima di quest'ultima, e non prima della pubblicazione del bando, che andranno effettuate le notifiche preliminari della documentazione all'Autorità per l'energia. A scriverlo è il Tar Friuli Venezia Giulia sezione di Trieste che in una sentenza pubblicata ieri ha respinto il ricorso di Italgas contro il bando di Udine 1 pubblicato a fine dicembre. Il Tar aveva già respinto la richiesta di Italgas di sospensione cautelare del bando.
Fonte: Staffetta Quotidiana
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