Regole più stringenti per il rilascio di licenza e autorizzazione per la gestione dei depositi fiscali di prodotti energetici. Inasprite le procedure di controllo. Sono alcune modifiche all’articolo 23 del Testo unico accise (Tua) previste dal Ddl di bilancio. Nel caso di depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 400 metri cubi (50 metri cubi) e di depositi, per usi commerciali, di altri prodotti energetici di capacità superiore a 10mila metri cubi (3mila metri cubi) l’autorizzazione per la sua gestione sarà rilasciata solo in caso di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’imposta. Per i depositi fiscali di capacità inferiori, l’autorizzazione sarà concessa non solo al ricorrere delle tali condizioni, ma anche se alternativamente il deposito è una propaggine di un altro deposito ubicato nelle vicinanze appartenente allo stesso gruppo o è destinato ad operare al suo servizio o effettua forniture in esenzione da accisa o ad accisa agevolata, verso Paesi Ue o esportazioni, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni di un biennio.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Roberta De Pirro (pag. 37)
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